Il quadro normativo introdotto dal D. L.vo 196/03 si è ulteriormente arricchito grazie all’introduzione di alcune disposizioni di grandissima portata sia giuridica che organizzativa.
E’ stato, infatti, varato il “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive“, il quale si aggiunge agli altri codici deontologici e di condotta già varati (Codice di deontologia – Trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, Codice di deontologia – Trattamento dei dati personali per scopi storici, Codice di deontologia – Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).
Il codice i deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive si apre con un preambolo, contenente le premesse sulla base delle quali lo stesso è stato sottoscritto e nel quale viene sintenticamente descritto il quadro generale della normativa e dei provvedimenti del Garante in materia.
Oltre al citato preambolo, il codice contiene tredici articoli, suddivisi in cinque capi.
Il primo capo, rubricato principi generali, indica quello che è l’ambito di applicazione: il trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all’instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l’attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
Il secondo comma aggiunge che le disposizioni suddette si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.
Il secondo capo, rubricato trattamenti da parte di avvocati, disciplina le modalità di trattamento.
L’art. 2 stabilisce che l’organizzazione del trattamento anche non automatizzato dei dati personali va fatta secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un’attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un’analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi e che specifica attenzione va prestata all’adozione di idonee cautele per prevenire l’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:
a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
c) esercizio contiguo di attività autonome all’interno di uno studio;
d) utilizzo di dati di cui è dubbio l’impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
Il comma 5, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive, consente di trattare i dati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, anche prima della pendenza di un procedimento.
Gli altri articoli riguardano l’informativa unica (art. 3, che può essere fornita in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali), la conservazione e la cancellazione dei dati (art. 4), la comunicazione e diffusione di dati (art. 5), e gli accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore (art. 6 prevede che “In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l’avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penaleil cui secondo comma”).
Il terzo capo disciplina i trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti (art. 7) mentre il quarto capo i trattamenti da parte di investigatori privati (artt. 8-11).
Il quinto, ed ultimo, capo contiene le disposizioni finali, ossia quelle relative al monitoraggio dell’attuazione del codice (art. 12) ed all’entrata in vigore dello stesso, fissata per il 01.01.2009 (art. 13).
Il testo integrale del codice è reperibile sul sito del Garante. |