Obbligatorietà dell’indirizzo di P.E.C. per i Professionisti iscritti in albi.
Obbligatorietà dell’indirizzo di P.E.C. per i Professionisti iscritti in albi
Proseguendo nel percorso ormai obbligato verso la digitalizzazione, è stato emanato il D. L. n. 185 del 29.11.2008, (rubricato “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e pubblicato sulla G. U. n. 280 del 29-11-2008 – Suppl. Ordinario n.263). Tra le numerose, quanto eterogenee previsioni in esso contenute, è di enorme rilievo quella dell’art. 16 co. 7, il cui testo è il seguente: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Al momento, pertanto, gli avvocati (ma anche tutti gli altri professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale) dovrebbero comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (ovviamente, avendolo preventivamente attivato!) al proprio ordine (o collegio); va da sè che, trattandosi di un Decreto Legge, lo stesso è ancora in corso di conversione in Parlamento e non vi è alcuna certezza assoluta circa la sua conversione senza modifiche (i.e. eliminazione di tale obbligo) che, a nostro parere, oltre ad essere piuttosto remote, sarebbero oltremodo inopportune. Infatti, sino a quando non si avrà la possibilità di conoscere (così come avviene per il mondo analogico) un elenco legale ove reperire la residenza o il domicilio “digitale” (risultato che, purtroppo, sembra essere raggiungibile soltanto a suon di imposizioni normative) la progressione della digitalizzazione sarà sempre lenta e farragginosa. Sempre in tale ottica, è stato inserito anche il comma 6, il quale, in riferimento alle imprese costituite in forma societaria, prevede che le stesse “sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”. Il comma 10 prevede che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene Per completare il quadro, senza tralasciare la P.A., al comma 8, viene stabilito che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica”. |