Come già anticipato, adesso si puo’ ufficializzare che le modifiche annunciate dal Ministero della Giustizia sono diventate legge. O meglio, decreto legge, in attesa di conversione.
Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009 n. 302, è stato pubblicato il D. L. n. 193 del 29.12.2009, il quale, attraverso l’art. 4, recante “Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia“, ha introdotto il principio della generale effettuazione, nel processo civile e nel processo penale, di tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1; tuttavia, la norma contiene l’inciso “nei casi consentiti”, il quale però sembra essere un po’ pleonastico e generico rispettto alle dichiarate finalità di generale applicazione delle notifiche in forma telematica.
E’, ovviamente, previsto che, fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse saranno effettuale nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 3, mediante la modifica dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che negli uffici giudiziari che verranno individuati (ma quanti sono realmente pronti?) le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile (ordinanza di nomina) e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
Molto significativa, la precisazione che “La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“.
Sembra un po’ strano che si sia prevista tale modalità di tutela della riservatezza, visto che anzitutto, trattandosi di procedimento giudiziario, la presenza di dati sensibili è molto probabile. Inoltre, si costringerà gli uffici ad esaminare il contenuto dell’atto prima della notifica; il che potrebbe appesantire, e non poco, l’attività degli stessi.
Non può non notarsi, poi, che l’atto notificato ad un indirizzo di P.E.C. dovrebbe essere già di per sè accessibile solo al destinatario, titolare del relativo indirizzo.
Anche in questo caso occorrerà attendere, almeno il 1° settembre 2010, per l’emanazione di uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, nei quali saranno individuati gli uffici giudiziari ove troveranno applicazione le disposizioni di cui appena detto.
Sarà, di conseguenza, fondamentale dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in quanto, entrato a regime il sistema, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico, saranno fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario.
Venendo alle modifiche al codice di procedura civile, esse sono previste dal comma 8 e sono le seguenti:
a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole:
«il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalita’ e il codice fiscale,».
In buona sostanza, si introduce l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale del difensore e della parte (sia attore che convenuto); il problema che si intravede è quello per l’attore di inserire anche il codice fiscale del convenuto. Infatti, l’attore non sempre è in condizione di conoscere o ricavare tale dato. Si ritiene, al riguardo, che la sua omissione non potrà essere considerata una nullità (anche in considerazione del fatto che non viene espressamente sanzionata come tale).
La lettera d), invece, inserisce, dopo l’articolo 149, l’art. 149-bis:
Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – «Se non e’ fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione puo’ eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.
La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto e’ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalita’ previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.».
Sarà interessante, nelle prime fasi di attuazione della normativa capire che fine fa l’originale cartaceo (per il quale non sembra essere prevista la restituzione nè la relata di notifica) e come dimostrare al Giudice la regolarità della notifica (tutti con il portatile in udienza allora!).
E l’iscrizione a ruolo? Quale atto si inserirà nel fascicolo cartaceo?
Si ritiene, quindi, che sino a che non entrarà a regime la completa digitalizzazione del processo (il c.d. processo telematico) tali norme resteranno di difficile se non impossibile attuazione.
Altra modifica riguarda il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Legge Professionale Forense), prevedendo che nell’albo degli avvocati e’ indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che tali indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali verranno aggiornati con cadenza giornaliera e resi disponibili per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tale ultima norma sembra porsi in contrasto con l’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevedeva che l’indirizzo di posta elettronica certificata fosse inserito in un elenco accessibile alle sole PP.AA.
Leggendo così la normativa sembra chiaro che il legislatore voglia dare una forte accelerata alla digitalizzazione, ma che occorrerà attendere ancora la normativa tecnica di attuazione e la completa digitalizzazione del processo.
Il decreto legge, comunque, è entrato in vigore il 31.12.2009 anche se deve essere convertito in legge dal Parlamento.
Vedremo se in sede di conversione (come spesso il Legislatore ci ha abituati) verranno apportate altre modifiche.
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