Archive for the ‘A.D.R.’ Category.
Il Consiglio Nazionale Forense diffonde una circolare illustrativa ed una proposta di facsimile dell’informativa per la mediazione.
Con la Circolare 11-C-2010, il Consiglio Nazionale Forense ha diramato alcune prime linee guida molto utili per affrontare adeguatamente l’imminente entrata in vigore (20.03.2010) del D. L.vo 28/2010 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali ed i nuovi obblighi per gli avvocati (sanzionati con la annullabilità del contratto in caso di mancato assolvimento). Al seguente link, il testo della circolare del CNF ed una proposta di facsimile dell’informativa da allegare, come previsto dal decreto legislativo, all’atto introduttivo. |
Category: A.D.R., Processo civile | Commenti disabilitati su Il Consiglio Nazionale Forense diffonde una circolare illustrativa ed una proposta di facsimile dell’informativa per la mediazione.
Il D. L.vo n. 28 del 04.03.2010 di attuazione dell’articolo 60 della L. 18.06.09 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5-3-2010.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2010, si compie un ulteriore passo in avanti nel tentativo di lotta ai mali della giustizia civile. L’Art. 12 prevede che il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, venga omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo; in tal modo, esso costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In base all’art. 13, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. Tra gli obblighi del mediatore: Gli artt. 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, gli organismi presso i tribunali (istituibili dai consigli degli ordini degli avvocati) e gli Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio L’Art. 23 abroga gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e stabilisce che restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonchè le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Detti procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto. Al seguente link, il testo integrale in formato pdf. |
Category: A.D.R., Processo civile | Commenti disabilitati su Il D. L.vo n. 28 del 04.03.2010 di attuazione dell’articolo 60 della L. 18.06.09 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, è stato pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5-3-2010.
Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 669-quaterdecies nella parte in cui esclude l’Accertamento Tecnico Preventivo nella controversia devoluta ad arbitri.
Con la sentenza n. 26 del 28.01.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all’art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. |
Category: A.D.R., Processo civile | Commenti disabilitati su Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 669-quaterdecies nella parte in cui esclude l’Accertamento Tecnico Preventivo nella controversia devoluta ad arbitri.
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Arbitro Bancario Finanziario
Al seguente link le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – Arbitro Bancario Finanziario” emanate dalla Banca d’Italia. |
Conciliare conviene!
In questi ultimi tempi si fa un gran parlare della conciliazione da sempre più parti. In effetti la situazione di chi oggi cerca di ottenere Giustizia deve fare i conti con la triste realtà giudiziaria italiana, notoriamente in posizione molto arretrata nelle classifiche mondiali per celerità nella emissione di provvedimenti giurisdizionali. E così, l’attenzione del legislatore si sta spostando (o almeno questa volta sembrerebbe in maniera concreta ed effettiva) sull’introduzione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, che funzionino in via deflattiva del contenzioso; tale obiettivo è sicuramente meritorio, anche se difficilmente potrà costituire una soluzione radicale, se non verrà supportato adeguatamente. Tra tali strumenti di risoluzione alternativa, sicuramente occupa un posto di primo piano l’istituto della conciliazione, strumento versatile e molto efficace, se usato adeguatamente. Ma cosa è la conciliazione?! La conciliazione altro non è che uno strumento che consente a due (o più parti), in lite tra di loro, di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, attraverso l’intervento di un terzo soggetto (neutrale ed imparziale) che le aiuta a trovare un punto di intesa condiviso, risparmiando tempo e denaro. In astratto, la conciliazione è uno strumento meraviglioso: si concilia con la controparte, si risparmia il tempo, l’incertezza ed il costo di un giudizio, si ottiene un risultato che può andare al di là del semplice interesse economico ben potendosi, attraverso la conciliazione, ottenere il soddisfacimento di interessi morali o extrapatrimoniali, anche diversi da quelli oggetto del contendere. Tutto ciò, però, richiede diversi presupposti, la mancanza dei quali, ad oggi, ha fatto si che la conciliazione non avesse il successo sperato e che sulla carta dovrebbe avere. Fondamentalmente, manca la cultura della conciliazione: i cittadini non hanno adeguata conoscenza di tali strumenti e dei vantaggi che comportano. La cultura del “litigante medio”, infatti, è quella di porsi (come rigidamente il giudizio gli consente di fare) in un’ottica WIN-LOSE (io vinco-tu perdi, anche se sempre più spesso l’ottica giudiziale è LOSE-LOSE, entrambe le parti risultano sconfitte), mentre l’ottica della conciliazione è WIN-WIN (cioè entrambe le parti ottengono il soddisfacimento dei propri interessi e bisogni). La cultura della conciliazione, quindi, va diffusa e per fare ciò occorre fare una vera e propria campagna promozionale; alcuni disegni di legge in Parlamento prevedono addirittura l’obbligo per il legale di illustrare al proprio cliente la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione della lite. Altro motivo di insuccesso della conciliazione sta nel fatto che, nella gran parte dei casi, le parti sono normalmente litigiose oppure, per i motivi più vari, non ritengono opportuno o conveniente risolvere la lite in maniera celere e più appropriatamente possibile. Ed è proprio qui, che anche il consigliere giuridico deve svolgere il proprio ruolo, “caldeggiando” (quando ne ricorrano i presupposti!) la conciliazione più che la strada giudiziale, che a conti fatti sembra portare ad una maggiore soddisfazione dell’assistito e, tuttosommato, non pregiudica gli introtiti del professionista. Comprendere, quindi, l’importanza di utilizzare metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giudiziale, è fondamentale, oggi più che mai anche in considerazione del momento di congiuntura economica tutt’altro che favorevole! |