La legge n. 219 del 10 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012, ha introdotto una grande rivoluzione nell’ambito dei rapporti di parentela e soprattutto nel rapporto genitori – figli.
Anzitutto, è stato radicalmente modificato l’art. 74 del codice civile sulla “Parentela”, che adesso è definita come «il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
E’ stato, poi, novellato l’art. 315 del cod. civ., sostituito con il seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
La norma è chiarissima e non necessita di alcun commento; con essa vengono a cessare le differenze tra figli legittimi, naturali ed adottivi.
Inoltre, è stato introdotto l’art. 315-bis, rubricato “Diritti e doveri del figlio” che stabilisce: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche’ convive con essa».
Importante modifica, inoltre, riguarda l’aspetto processuale, con una decisa presa di posizione in ordine alla ripartizione della competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i minorenni.
L’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, infatti, è sostituito dal seguente: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in
tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e’ espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita’ giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente
esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e’ emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
La Legge ha anche introdotto la possibilità per il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti nonchè, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, di disporre il sequestro dei beni
dell’obbligato secondo quanto previsto dall’articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile.
Alcune modifiche riguardano anche lo stato civile e l’attribuzione del nome al figlio.
Infatti, viene modificato l’art. 35 del regolamento di cui al DPR 3.11.2000, n. 396, che ora prevede: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo’ essere costituito da un solo nome o da piu’ nomi, anche separati, non superiori a tre.
2. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo
il primo dei nomi».
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