Il governo, proprio sul finire del 2010, ha approvato il Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre, con il quale ha introdotto alcune radicali modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, meglio noto come Codice dell’amministrazione digitale, esercitando la delega contenuta nell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Le modifiche sono tante e dovranno contribuire, nelle intenzioni del legislatore delegato, ma soprattutto nella speranza di tanti operatori del settore, a dare quell’ulteriore scossone (questa volta – pare – decisivo!) verso la sempre più completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, tanto centrale quanto locale.
Oltre che sulla P.A. in generale, le modifiche al CAD dovrebbero avere effetti, sia pure indiretti, anche verso settori specifici e molto bisognosi in tal senso, quali sanità e giustizia (questi ultimi sono stati illustrati durante la conferenza congiunta del 12.01.11).
Queste le tempistiche pronosticate dal Ministro nella presentazione del nuovo CAD:
il decreto legislativo sarà immediatamente efficace (entrata in vigore 25.01.2011) mentre, in coerenza con il Piano e-Gov 2012, l’orizzonte temporale dell’intervento è il 2012.
Entro 3 mesi:
– Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo
Entro 4 mesi:
– Le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT
Entro 6 mesi:
– Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso
Entro 12 mesi:
– Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA
– Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
– Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti
Entro 15 mesi:
– Le PA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività
Questi, invece, i “Nuovi Principi e Strumenti del Codice dell’Amministrazione Digitale“, sempre secondo le intenzioni del Ministro esposte durante la presentazione.
Digitalizzazione dell’attività amministrativa:
– per raggiungere tale obiettivo e adottare standard comuni di efficienza, saranno promosse azioni coordinate tra Stato, Regioni ed Enti locali
– Rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese:
– la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra imprese e amministrazioni pubbliche, nonché l’adozione e la comunicazione da parte di quest’ultime di atti e provvedimenti amministrativi, avverrà utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Trasparenza:
– Viene arricchito il contenuto dei siti istituzionali delle amministrazioni, prevedendo che sugli stessi siano pubblicati, in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso
– Le pubbliche amministrazioni dovranno rendere disponibili on-line i moduli e i formulari da utilizzare come unici strumenti per richiedere l’avvio dei procedimenti amministrativi. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili
Pagamenti informatici:
– sarà possibile effettuare i pagamenti spettanti alle pubbliche amministrazioni utilizzando carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile
Firme digitali:
– Si introduce il concetto di firma elettronica avanzata conforme alla normativa comunitaria, con cui è possibile sottoscrivere un documento informatico con piena validità legale
– Si liberalizza il mercato delle firme digitali, prevedendo che le informazioni relative al titolare e ai limiti d’uso siano contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete
Customer satisfaction:
– le pubbliche amministrazioni che erogano servizi online devono prevedere modalità di rilevazione che consentano l’acquisizione immediata del giudizio degli utenti
Utilizzo della posta elettronica certificata:
– tutte le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata (PEC) o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con apposito DPCM equivalgono alla notifica per mezzo della posta. Le pubbliche amministrazioni:
– utilizzeranno la PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti informatici nei confronti dei soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo
– potranno consultare ed estrarre gli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei cittadini che ne abbiano fatto richiesta
– pubblicheranno sui propri siti istituzionali un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta
Dematerializzazione dei documenti:
– si sviluppa il processo di dematerializzazione dei documenti prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano formare gli originali dei propri documenti utilizzando le tecnologie informatiche e viene conseguentemente riordinata anche la disciplina delle copie dei documenti informatici e amministrativi
Protocollo informatico e fascicolo elettronico:
– sarà protocollata in via informatica ogni comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata tra le pubbliche amministrazioni e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini o le imprese. Inoltre, l’amministrazione titolare del procedimento raccoglierà gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo informatico, dotato di un apposito identificativo
Conservazione dei documenti:
– Viene prevista la gestione della conservazione dei documenti e del relativo processo da parte di un Responsabile della conservazione che si può avvalere di soggetti pubblici o privati che offrono idonee garanzie; viene quindi introdotta la figura dei Conservatori accreditati, soggetti che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti di sicurezza ed affidabilità per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici
Accesso ai servizi in rete:
– per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni si consente l’utilizzo anche di strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, previa individuazione del soggetto che richiede il servizio
Istanze alle pubbliche amministrazioni:
– vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e si prevede l’utilizzo di strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e attendibilità; in particolare, le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare. Tramite posta elettronica certificata potranno essere effettuate anche le diffide necessarie per avviare una class action
Continuità operativa e disaster recovery:
– le PA dovranno predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività
Scambi di dati:
– per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l’accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni. Le convenzioni disciplineranno i limiti e le condizioni dell’accesso alle banche dati, anche per assicurare la riservatezza dei dati personali. In caso di inerzia delle amministrazioni nell’adozione delle convenzioni, il Presidente del Consiglio potrà nominare un commissario ad acta
Dati pubblici:
– Le pubbliche amministrazioni rendono disponibili i dati pubblici di cui sono titolari in formati aperti rielaborabili da terzi
– Sarà assicurata l’omogeneità dei piani di continuità operativa e di disaster recovery della Pubblica amministrazione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA sentito il Garante della privacy
– I dati pubblici saranno fruibili e riutilizzabili per la promozione di progetti di elaborazione e diffusione dei dati anche attraverso finanza di progetto.
Come al solito le norme (addirittura chiare e precise) e gli strumenti ci sono, non resta che applicare le prime (o pretendere che siano applicate) ed utilizzare i secondi, che ormai sono di uso sempre più comune ed accessibile.
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