La Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, nel convertire il D.L. 185/08, ha introdotto significative novità in materia di residenza ed altri eventi anagrafici.
L’art. 16 bis, infatti, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all’ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’indice nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche”.
Tale previsione normativa dovrebbe avere la finalità di rendere più certe le informazioni riguardanti i cambiamenti di residenza e gli altri eventi anagrafici (nascite, matrimoni, divorzi ecc.) con una diffusione a livello nazionale.
Occorrerà, comunque, attendere l’emanazione del decreto o dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per stabilire le modalità per l’attuazione di quanto indicato al comma 1.
Sempre nell’ambito dell’art. 16 bis della suddetta legge n. 2/09, sono molto importanti anche le previsioni del comma 2, in base al quale “la richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare”.
Una novità che non può che essere definita sensazionale, invece, è quella del comma 5, ove si prevede: “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri”.
Tale ultimo inciso è alquanto fumoso, in quanto, facendo riferimento solo alle comunicazioni che transitano, non consente di comprendere se e quanto il servizio verrà a costare.
Come al solito occorrerà attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) col quale saranno definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell’articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonchè le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Infine, altra grande introduzione, è quella del comma 10, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il quale “le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.
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