La Legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata sul S. O. n. 215 della Gazzetta Ufficiale del 24.11.2009 n. 274 ) di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, ha introdotto alcune radicali modiche al D. L.vo 196/03 (c.d. Codice Privacy) in materia di consenso alle telefonate pubblicitarie.
Infatti, l’art. 20-bis (rubricato “Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE”, ha stabilito (inserendo il comma 3-bis) che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono per le finalita’ di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), e’ consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita’ semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale e’ intestatario in un registro pubblico delle opposizioni“.
L’istituzione di tale registro è affidata (dal comma 3-ter) ad un decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche’, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo alcuni criteri e principi generali.
Il registro dovrebbe essere istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il giorno seguente a quello di pubblicazione in G.U.).
Fino al suddetto termine, prosegue la legge, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 129 del medesimo codice.
Contestualmente cambia anche il termine del 31.12.2009, già previsto come deroga, che viene ulteriormente prorogato (in maniera implicita) sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.
La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante (ovviamente della Privacy).
Sono state, inoltre, ritoccate (al ribasso) le sanzioni amministrative in caso di violazione, passando da «ventimila euro» a «diecimila euro».
Infine, viene sostituito l’articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con il seguente: «1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».
Al seguente link il testo dell’articolo.
Non resta che attendere l’istituzione del registro per inserire il proprio numero e manifestare l’opposizione.
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