Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2010, si compie un ulteriore passo in avanti nel tentativo di lotta ai mali della giustizia civile.
Attraverso l’introduzione dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione, il Legislatore intende evitare che molte liti giungano all’esame degli uffici giudiziari, in modo tale da ridurre il carico di lavoro degli stessi, ormai insostenibile, ed ottenere una maggiore efficacia nella risposta alle imprescindibili esigenze di giustizia.
Qui di seguito, riassumiamo brevemente i principi e le regole basilari della novità legislativa.
Anzitutto, il decreto si apre, come di consueto, con le definizioni:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonchè, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
L’Art. 2 stabilisce che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e che non sono precluse le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Il Capo II disciplina il procedimento di mediazione, lasciando ampia libertà agli organismi di mediazione nella redazione del proprio regolamento, che deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento nonchè modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Si precisa, inoltre, che gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
Molto importante il principio in base al quale la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
L’Art. 4 prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e’ stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Il comma 3 stabilisce nuovi obblighi per gli avvocati, i quali, all’atto del conferimento dell’incarico, saranno tenuti ad informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto, delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20, dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’importanza che il legislatore da all’istituto della mediazione impone che l’avvocato dia l’informazione chiaramente e per iscritto, con la conseguenza che, in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito sarà annullabile.
A tale scopo, sarà sufficiente una pubblicazione sul proprio sito web di apposita informativa generale o sarà necessaria una informativa specifica per ogni affare? Quest’ultima sembrerebbe preferibile, secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo.
Ulteriore adempimento burocratico consisterà nell’allegare all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio il documento che contiene l’informazione sottoscritto dall’assistito.
Ma la domanda sorge spontanea: se si è esperito il procedimento di mediazione e si ha il verbale di esito negativo, si dovrà ugualmente allegare l’informativa?
L’art. 5 stabilisce le materie nelle quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità.
Esse sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Poco opportuno è stato l’inserimento (successivo rispetto alla prima versione del decreto) delle controversie in materia di circolazione stradale (le quali hanno già una loro condizione di procedibilità alla quale, evidentemente, si andrà ad aggiungere anche quest’altra) ed il mancato inserimento delle liti per pagamenti ed inadempimenti di contratti ed obbligazioni in genere (che meglio di tanti altri si prestano alla mediazione-conciliazione).
Particolare anche il regime di eccezione dell’improcedibilità in giudizio: essa deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Un po’ criptica la previsione relativa alla non preclusione della trascrizione della domanda giudiziale: come si fa a trascrivere una domanda giudiziale che presuppone la sua notifica se non si può notificare prima dell’esperimento del procedimento di mediazione? Anche su tale punto, sembra venire in soccorso la su citata relazione illustrativa ministeriale, secondo la quale “anche per la conciliazione obbligatoria, le parti hanno sempre la possibilità di presentare la domanda giudiziale prima di svolgere la mediazione, e procedere alla sua trascrizione, per conseguire gli effetti che la legge vi ricollega (art. 2652 ss. del codice civile)“.
Il procedimento di mediazione, comunque, non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
L’Art. 6 stabilisce che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale nè si computano ai fini della ragionevole durata del processo.
L’Art. 8 disciplina il procedimento:
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
E’ imposto un necessario dovere di riservatezza per chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo ed il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
L’Art. 10 sancisce che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio, come pure il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorità giudiziaria nè davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo.
Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, informando le parti, prima della formulazione della proposta, delle possibili conseguenze .
La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto, che sono tenute a far pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
Se, viceversa, la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Successivamente, il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
L’Art. 12 prevede che il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, venga omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo; in tal modo, esso costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
In base all’art. 13, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Tra gli obblighi del mediatore:
– divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
– sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
– informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
– formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
– corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
Il Capo III disciplina gli Organismi di Mediazione, dettando le norme circa la loro iscrizione nel registro, l’elenco dei formatori, ler isorse, il regime tributario e le indennità.
In particolare, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
Gli artt. 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, gli organismi presso i tribunali (istituibili dai consigli degli ordini degli avvocati) e gli Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
L’Art. 23 abroga gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e stabilisce che restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonchè le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Detti procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto.
Infine, l’Art. 24 sancisce che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (20.03.2010) e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Al seguente link, il testo integrale in formato pdf.
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