Con la recentissima sentenza n. 365 del 15.12-22.12 2010, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria, ha espresso alcune considerazioni molto importanti nel settore delle comunicazioni e notificazioni in ambito prettamente processuale.
Infatti, secondo la Corte le recenti modifiche del quadro normativo mostrano un favor del legislatore per modalità semplificate di notificazione, divenute possibili grazie alla diffusione delle comunicazioni elettroniche.
Dette modifiche normative sarebbero quelle relative alla notifica a mezzo posta elettronica nel processo civile, avvenuta con l’introduzione dell’art. 149 bis c.p.c. e, successivamente, la legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), la quale, ha emendato, tra l’altro, l’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativo al ricorso al giudice di pace avverso sanzioni amministrative e pecuniarie comminate per illeciti previsti dal codice della strada. In base al nuovo comma 3, infatti, «il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l’udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123» (si tratta del «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»).
Tale orientamento, prosegue la Corte, si rintraccia anche nella disciplina legislativa del procedimento amministrativo, la quale prevede diverse norme per la comunicazione personale agli interessati, da eseguire a cura del responsabile del procedimento, anche con strumenti telematici (artt. 3-bis, 6, 7, 8 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); al riguardo, ci si permette di rilevare che la Corte avrebbe fatto meglio a fare riferimento al Codice della P.A. digitale dove sono sanciti, a chiare lettere, i diritti dei cittadini di interagire telematicamente con la Pubblica Amministrazione.
In conclusione, la Corte afferma che “sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria”.
E’ davvero importante che un’autorità come la Corte Costituzionale, sia pure in un ambito molto specifico quale quello dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative, abbia preso atto di una realtà normativa e tecnologica decisamente indirizzata verso la completa digitalizzazione dei rapporti tra Stato e cittadino (anche nel risvolto giurisdizionale) ma soprattutto è fondamentale che si continui a scavare il solco, ormai da tempo creato, di una infrastruttura normativa pressochè matura e pronta ad essere messa in esercizio a pieno ritmo.
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