19 Marzo 2009,
Maggiori tutele contro le telefonate pubblicitarie.
Con provvedimento del Garante Privacy del 12.03.2009, reperibile come sempre sul sito dell’Autorità al seguente link, sono state emanate alcune prescrizioni a tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; tale provvedimento dovrebbe consentire a chi continua a ricevere telefonate pubblicitarie non gradite di potersi tutelare.
Infatti, il Garante ha imposto ai suddetti titolari di trattamento (che pubblicizzano per lo più servizi offerti da compagnie telefoniche), tra le altre prescrizioni, di:
– specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell’art. 7 del Codice;
– registrare in via immediata l’eventuale opposizione dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire altresì all’interessato l’identificativo dell’operatore o dell’operazione compiuta;
– utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. a) esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un’informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l’uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009.
Pertanto, gli utenti che dovessere ricevere telefonate pubblicitarie non gradite, potranno bloccare tale fenomeno, semplicemente opponendo il proprio diniego all’operatore; tale opposizione dovrà essere registrata nel corso della telefonata e comporterà l’impossibiità di continuare ulteriormente a contattare l’utente per finalità pubblicitarie.
Non si capisce se per “registrata” si intenda che sia sufficiente l’acquisizione del diniego oppure se vada registrata la voce dell’utente che lo esprime. Per una maggiore facilità dovrebbe bastare la semplice acquisizione del diniego, invece per una maggiore efficacia probatoria sarebbe opportuno che il diniego venisse effettivamente registrato.
In caso di violazioni, a seconda dei casi, sono comminabili sanzioni da €30.000 a €180.000 ovvero da €50.000 ad €300.000.
|