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Social Networks e privacy
Durante la 30ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati tenutasi a Stasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008, è stata emanata, tra le altre, la “Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network”, proposta dalla Autorità per la protezione dei dati e l’accesso alle informazioni dello Stato di Berlino – Germania e co-sponsorizzata dalla Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) – Francia, dall’Autorità federale per la protezione dei dati e l’accesso alle informazioni – Germania, dal Garante per la protezione dei dati personali – Italia, dalla Autorità per la privacy – Nuova Zelanda e dalla Autorità federale per la protezione dei dati e le informazioni – Svizzera. Nella Risoluzione, le Autorità hanno preso atto del dilagante ed inarrestabile fenomeno dei “social network” e dei numerosi pericoli che corre la privacy dei loro utenti, dovuti alla notevole quantità dei più diversi dati personali che vengono immessi in rete con notevole leggerezza ed alla potenziale comunicabilità ad un numero indefinito di persone; ciò comporta il concreto rischio di perdere il controllo dell’utilizzo dei propri dati una volta pubblicati. Il documento, poi, individua alcuni rischi e pericoli che gli utenti corrono; tra questi la inconsapevole profilazione finalizzata a pubblicità mirate e l’aumento delle possibilità di furti di identità. La Risoluzione, inoltre, contiene una serie di raccomandazioni che sono rivolte agli utenti ed ai fornitori di servizi di social network, tra cui l’attenzione con la quale valutare se ed in quale misura pubblicare dati personali in un profilo creato su tali servizi ed il rispetto della privacy altrui. Soprattutto, i minori dovrebbero evitare di fornire l’indirizzo o il numero telefonico di casa. Mentre ai Fornitori dei servizi di social network, si è raccomandato di operare nell’interesse delle persone che utilizzano i loro servizi, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati, vigente nei paesi in cui operano, ad informare gli utenti in merito al trattamento dei dati personali che li riguardano, secondo modalità trasparenti e corrette ed a consentire agli utenti il controllo sui dati che li riguardano. Inoltre, i fornitori devono prevedere impostazioni di default orientate a favorire la privacy degli utenti per quanto riguarda le informazioni contenute nei singoli profili e continuare a potenziare e garantire la sicurezza dei sistemi informativi, impedendo accessi abusivi ai profili-utente, utilizzando standard riconosciuti per quanto concerne la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle rispettive applicazioni, e ricorrendo a verifiche e certificazioni indipendenti. Particolare attenzione va posta sulla possibilità di permettere agli utenti il facile recesso dal servizio, cancellando il rispettivo profilo ed ogni contenuto o informazione da essi pubblicato attraverso il servizio di social network. Tra le altre raccomandazioni ai fornitori, vi sono quella sull’utilizzo di pseudonimi, sull’accesso da parte di soggetti terzi e sull’indicizzazione dei profili-utente. |