Rassegna massime Cassazione a SS.UU. in materia di arbitrato

Cassazione civile sez. un. 25 ottobre 2013 n. 24153

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – estero – Clausola compromissoria – Eccezione di compromesso – Natura – Questione di giurisdizione – Configurabilità – Ragioni – Regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. – Ammissibilità – Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria – Rilevabilità in ogni stato e grado del processo – Limiti.

GIURISDIZIONE CIVILE – Regolamento di giurisdizione – carattere preventivo
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del g.o. da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994 n. 5 e dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.

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Cassazione civile sez. un. 20 settembre 2013 n. 21585

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – in genere – Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche anteriori alla legge n. 205 del 2000 – Relative controversie – Compromettibilità in arbitri – Esclusione – Fondamento – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 legge n. 1034 del 1971 – Configurabilità – Operatività dell’art. 31 bis legge n. 109 del 1994 – Esclusione – Applicabilità del sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 – Esclusione – Ragioni.

In materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, ove la concessione sia anteriore alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’equiparazione, ai fini della giurisdizione, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti, operata dall’art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non concerne le concessioni di costruzione e gestione, dalle quali deriva un rapporto non assimilabile all’appalto per la natura di attività autonoma della gestione, che presuppone la costruzione dell’opera, e trovando il concessionario compenso per la propria attività anche nella successiva gestione. Né, in senso contrario, assume rilievo il disposto dell’art. 6 della citata legge n. 205 del 2000, che non pone una norma sulla giurisdizione ma riguarda una questione di merito, relativa alla validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria (attribuendo la facoltà di ricorrere all’arbitrato anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la controversia riguardi diritti soggettivi), e non può avere, in mancanza di una espressa previsione di retroattività, effetti sananti della originaria invalidità della clausola stipulata, la cui valutazione resta ancorata alle norme vigenti al momento del perfezionamento dell’atto.

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Cassazione civile sez. un. 05 luglio 2013 n. 16887

Compromesso e arbitrato – Lodo – impugnazione per nullità – Impugnazione del lodo arbitrale reso in controversia devoluta, in assenza di arbitrato, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Giurisdizione – Del giudice ordinario – Devoluzione – Corte d’appello – Potere-dovere, altresì, di decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, cod. proc. civ. – Configurabilità.

L’impugnazione di lodi arbitrali rituali deve essere sempre proposta dinanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., costituendo essa l’unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione. Pertanto, deve escludersi che la giurisdizione possa spettare al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell’appello contro la pronuncia del g.a. di primo grado, ma anche dell’impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo, con l’ulteriore conseguenza che il g.o., siccome giudice naturale dell’impugnazione del lodo, qualora accolga l’impugnazione, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 830, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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Cassazione civile sez. un. 31 luglio 2012 n. 13620

Cassazione civile – Ammissibilità del ricorso – Ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanza presidenziale di determinazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato – Inammissibilità – Fondamento.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri, ex art. 814, comma 2, c.p.c., dovendosi confermare l’orientamento ancora recentemente espresso dalle Sezioni Unite. Invero, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative; in particolare, in tema di norme processuali, per le quali l’esigenza di un adeguato grado di certezza si manifesta con maggiore evidenza, anche alla luce dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c. (nella specie, non applicabile ratione temporis), ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, deve preferirsi quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

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Cassazione civile sez. un. 05 maggio 2011 n. 9839

Compromesso e arbitrato – Procedimento arbitrale – Norme applicabili – Arbitrato – Natura privatistica – Sussistenza – Estraneità alla giurisdizione – Conseguenze – Disciplina della procuraad litemprevista dal codice di rito civile – Estensione automatica al procedimento arbitrale – Esclusione – Introduzione del giudizio arbitrale tramite lettera raccomandata – Validità – Condizioni – Fattispecie

In considerazione della natura privatistica dell’ arbitrato – che rinviene il suo fondamento nel potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e che, perciò, non è riconducibile alla giurisdizione – deve ritenersi che la disciplina della procura “ad litem” contenuta nel codice di rito civile non sia estensibile automaticamente al procedimento arbitrale, salvo diversa volontà delle parti espressamente manifestata nell’atto di conferimento del potere agli arbitri; ne consegue che, ove manchi tale esplicito richiamo, l’atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell’apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall’avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti. (Principio enunciato in riferimento ad una fattispecie regolata, “ratione temporis”, dalla l. 5 gennaio 1994 n. 25, di riforma dell’ arbitrato , prima che sulla materia intervenisse la successiva riforma di cui agli art. 20-25 d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40).

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Cassazione civile sez. un. 06 settembre 2010 n. 19047

Compromesso e arbitrato – Competenza – Art. 819 ter c.p.c. – Regolamento di competenza – Applicabilità – Limiti – Sentenze pronunciate in riferimento a procedimenti arbitrali iniziati dopo il 2 marzo 2006 – Esclusività – Fondamento – Fattispecie

In tema di arbitrato , la disciplina sull’impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (art. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato , recata dal nuovo testo dell’art. 819 ter c.p.c. (introdotto dall’art. 22 d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40), trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, disponendo in tal senso, con formulazione letterale inequivoca, la norma transitoria dettata dall’art. 27, comma 4, dell’anzidetto d.lg. n. 40, dovendosi, pertanto, escludere che l’operatività della nuova disciplina possa ancorarsi a momenti diversi, quale quello dell’inizio del giudizio dinanzi al giudice ordinario nel quale si pone la questione di deferibilità agli arbitri della controversia ovvero quello della data di pubblicazione della sentenza del medesimo giudice che risolve la questione di competenza. (Principio di diritto enunciato in sede di regolamento di competenza avente ad oggetto sentenza pronunciata in controversia attinente a domande di arbitrato proposte prima del 2 marzo 2006).

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Cassazione civile sez. un. 21 ottobre 2009 n. 22236

GIURISDIZIONE CIVILE – Straniero (giurisdizione sullo -, compreso il cittadino della Comunità Europea) in genere

In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero l’art. 4 l. n. 218 del 1995 attribuisce rilevanza, ai fini dell’accettazione della giurisdizione, al comportamento concludente delle parti o idoneo a fare riconoscere la volontà delle parti. Deriva da quanto precede, pertanto, che la parte che ha adito il giudice ordinario con istanza di accertamento preventivo – e, quindi, per la tutela non meramente cautelare dei diritti nascenti da un contratto – nonostante la presenza di una clausola di arbitrato estero, implicitamente rinuncia alla facoltà di avvalersi della predetta clausola e non può, quindi, eccepire nel giudizio l’improcedibilità della sua stessa domanda, per paralizzare le eccezioni e le domande riconvenzionali delle altre parti.

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Cassazione civile sez. un. 03 luglio 2009 n. 15592

Cassazione civile – Ammissibilità del ricorso – Ricorso ex art. 111 Cost. avverso ordinanza presidenziale di determinazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato – Inammissibilità – Fondamento.

Il contratto di arbitrato che, salva rinuncia espressa da parte degli aventi diritto, non contenga la quantificazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, è automaticamente integrato, ex art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale; questi, officiato in alternativa all’arbitratore, svolge funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica, privo, in quanto tale, di vocazione al giudicato e, quindi, insuscettibile d’impugnazione con ricorso straordinario per cassazione; siffatta natura del procedimento esclude l’ipotizzabilità d’una soccombenza e osta all’applicazione del relativo principio e all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese.

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Cassazione civile sez. un. 03 luglio 2009 n. 15586

Compromesso e arbitrato – Arbitri – Diritti e compenso – Determinazione – Assenza della quantificazione del compenso e delle spese nel contratto di arbitrato – Conseguenze – Determinazione rimessa al presidente del tribunale in base all’art. 814 c.p.c. (nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.lg. n. 40 del 2006) – Natura del procedimento e dell’ordinanza conclusiva – funzione giurisdizionale non contenziosa e provvedimento a carattere privatistico – Conseguenze – Ricorribilità per cassazione art. 111 cost. avverso l’ordinanza presidenziale – Esclusione – Ipotizzabilità della soccombenza e necessità di provvedere sulle spese da parte del presidente del tribunale – Esclusione – Fondamento.

In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 cost.;tale natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle conseguenziali determinazioni in tema di spese.

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Cassazione civile sez. un. 19 maggio 2009 n. 11529

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Estero – convenzione di New York del 10 giugno 1958 – Forma scritta del consenso dei contraenti – Clausola compromissoria “per relationem” ad altro negozio o documento – Validità – Condizioni – Fondamento.

Ai sensi dell’art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la l. 19 gennaio 1968 n. 62, e dell’art. 808 c.p.c., agli arbitri stranieri nel c.d. arbitrato estero può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta “ad substantiam”, la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto – con riguardo alle clausole compromissorie “per relationem”, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

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Cassazione civile sez. un. 29 aprile 2009 n. 9952

COMPROMESSO E ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria controversie non assoggettabili

Sussiste il divieto di attribuire ad arbitri la decisione di controversie relative a materie devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Tale divieto è stato abolito dall’art. 6 l. n. 205 del 2000, ma limitatamente alle cause relative a diritti soggettivi e comunque senza effetto retroattivo sanante di eventuali clausole pattuite in precedenza.

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Cassazione civile sez. un. 16 aprile 2009 n. 8987

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Contratti della P.A. – Posizione di parità rispetto al privato – Sussistenza – Limiti – Criterio dell’interesse pubblico – Possibilità di avvalersi del c.d. arbitrato irrituale o libero nell’ambito delle controversie derivanti da contratti di appalto – Esclusione – Fondamento

Benché la P.A., nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, ciò non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella del privato, poiché l’Amministrazione è comunque portatrice di un interesse pubblico cui il suo agire deve in ogni caso ispirarsi; ne consegue che alla stessa è preclusa la possibilità di avvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti di appalto conclusi con privati, dello strumento del c.d. arbitrato irrituale o libero, poiché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali) individuati, nell’ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.

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Cassazione civile sez. un. 25 novembre 2008 n. 28043

COMPROMESSO E ARBITRATO Arbitrato rituale

Il ricorso all’arbitrato, previsto dall’art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, è possibile solo per le controversie da risolvere mediante arbitrato rituale di diritto, e non anche quando la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità. (Nella specie la controversia riguardava l’inadempimento di una convenzione urbanistica tra una cooperativa edilizia, assegnataria di un lotto, e il Comune per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione entro il termine concordato. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la decisione arbitrale adottata secondo equità).

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Cassazione civile sez. un. 18 novembre 2008 n. 27336

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Autorizzazioni e concessioni – Concessione di pubblici servizi anteriori alla legge n. 205 del 2000 – Relative controversie – Compromettibilità in arbitri – Esclusione – Fondamento – Applicabilità del sopravvenuto art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 – Esclusione – Fondamento

In materia di concessioni di pubblici servizi (nella specie, del servizio di distribuzione del gas metano) e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi), il quale non pone una norma sulla giurisdi zione, ma risolve un problema di merito, giacché, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria, i quali, in base all’art. 806 c.p.c., non potevano essere stipulati; né alla suddetta norma sopravvenuta, in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva, può essere attribuita efficacia sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge n. 1034 del 1971 ed anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000.

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Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2008 n. 25770

COMPROMESSO E ARBITRATO Lodo impugnazione per nullità

Dedotto, dal convenuto, l’annullamento parziale di un lodo irrituale, il giudice non può, di ufficio, senza violare l’art. 112 c.p.c., pronunciarne l’annullamento, la nullità o l’inefficacia totale, sulla base di una ragione o vizio diverso da quelli dedotti e in contraddizione con il “petitum” del convenuto, che presuppone necessariamente un annullamento parziale. Non può, quindi, rilevare una causa di nullità o inefficacia che lo travolga integralmente quale la nullità della clausola compromissoria in base alla quale il lodo fu emesso, andando oltre i limiti delle “causae petendi” poste a base della domanda riconvenzionale formulata e dello stesso “petitum” di questa. Parimenti una tale nullità, non essendo rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo instaurato, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

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Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2008 n. 25770

COMPROMESSO E ARBITRATO Competenza in genere

Costituisce questione di merito – e non di giurisdizione – la deduzione della non deferibilità della controversia ad arbitrato irrituale, per essere riservata alla competenza del giudice amministrativo, risolvendosi nella deduzione della nullità della clausola arbitrale sotto il profilo del contrasto con norme imperative di legge, con le relative conseguenze sull’efficacia del lodo.

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Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2008 n. 25770

COMPROMESSO E ARBITRATO Lodo impugnazione per nullità

Nel regime anteriore al d.lg. n. 40 del 2006, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale come l’errore, la violazione, il dolo, l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso. L’errore rilevante, inoltre, è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non avere preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per avere dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Il controllo, al riguardo, della Corte di cassazione, è circoscritto alla verifica della correttezza del ragionamento del giudice di appello in ordine alla sussistenza dei vizi denunziati, con esclusione di ogni indagine diretta sul lodo, spettando unicamente al giudice del merito esaminare e interpretare il negozio concluso dagli arbitri nell’espletamento del mandato ricevuto e accertare l’esistenza nella loro volontà dei vizi denunciati.

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Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2008 n. 25770

COMPROMESSO E ARBITRATO Lodo impugnazione per nullità

In tema di impugnazione del lodo per arbitrato irrituale, nel regime anteriore al d.lg. n. 40 del 2006, la violazione del principio del contraddittorio non può rilevare come vizio del procedimento, ma esclusivamente ai fini dell’impugnazione ex art. 1429 c.c., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. Con la conseguenza che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l’errore nell’apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non aver potuto replicare alle deduzioni della controparte non implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri e non assume autonoma rilevanza, ai fini dell’annullamento del lodo irrituale.

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Cassazione civile sez. un. 27 ottobre 2008 n. 25770

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Irrituale – Deduzione sulla non deferibilità della controversia ad arbitri per essere riservata al giudice amministrativo – Natura – Questione di merito (al pari dell’arbitrato rituale) – Conseguenze – Nullità della clausola arbitrale per contrasto con norme imperative – Incidenza sull’efficacia del lodo

Con riferimento all’arbitrato irrituale, al pari di quello rituale, la deduzione della non deferibilità della controversia agli arbitri, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, costituisce questione di merito, risolvendosi nella deduzione della nullità della clausola arbitrale sotto il profilo del contrasto con le norme imperative di legge, con le relative conseguenze sull’efficacia del lodo.

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Cassazione civile sez. un. 08 ottobre 2008 n. 24785

Compromesso e arbitrato – Lodo – Impugnazione per nullità – Giudizio di impugnazione – Unificazione della fase rescindente e di quella rescissoria – Nullità del procedimento – Esclusione – Condizioni

Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell’intero procedimento qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito, ritualmente precisate dalle parti, e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.

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Cassazione civile sez. un. 08 ottobre 2008 n. 24785

Compromesso e arbitrato – Lodo – Impugnazione per nullità – Casi di nullità – Valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri – Denuncia quale vizio di nullità del lodo per difetto di motivazione – Preclusione – Condizioni

In tema di giudizio arbitrale, la valutazione dei mezzi di prova acquisiti al processo da parte degli arbitri non può essere denunciata quale vizio di nullità del lodo, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione ai sensi dell’art. 829, n. 5, in relazione all’art. 823, c.p.c., essendo tale vizio ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l’iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio della decisione adottata.

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Cassazione civile sez. un. 01 luglio 2008 n. 17930

OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) Arbitrato e Camera Arbitrale

Il rapporto intercorrente tra arbitri e parti del giudizio arbitrale amministrato in materia di lavori pubblici non ha caratteri diversi dal rapporto che intercorre tra arbitri e parti nell’arbitrato disciplinato dal codice di rito. Con la nomina degli arbitri e la loro accettazione questi vengono investiti delle decisioni necessarie della controversia e sono tenuti a pronunciare il lodo compiendo tutte le attività necessarie. Pertanto, tra le parti e gli arbitri si istaura un rapporto di prestazione di opera intellettuale, che dà diritto agli arbitri all’onorario per llopera prestata. Tale compenso ha natura di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo in quanto, da tutte le disposizioni legislative relative al compenso spettante agli arbitri nell’arbitrato amministrato si parla costantemente di corrispettivoo o di compenso dovuto per lo svolgimento dell’incarico arbitralee, espressioni tutte chiaramente indicative di un rapporto di credito e di debito.

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Cassazione civile sez. un. 01 luglio 2008 n. 17930

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Compenso agli arbitri per la definizione delle controversie sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 l. 11 febbraio 1994 n. 109 – Liquidazione del Consiglio della Camera arbitrale – Impugnazione – Giurisdizione – Amministrativa – Esclusione – Ordinaria – Sussistenza

La giurisdizione sull’impugnazione della liquidazione del Consiglio della Camera arbitrale del compenso dovuto agli arbitri per la definizione delle controversie sui lavori pubblici, demandate ad un collegio arbitrale ai sensi dell’art. 32 l. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall’art. 10 l. 18 novembre 1998 n. 415, non appartiene al giudice amministrativo, né in sede di legittimità sul rilievo che tuteli un interesse legittimo, né esclusiva ai sensi dell’art. 245 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 per riferirsi l’espressione «provvedimenti dell’Autorità» alla Camera arbitrale in quanto prevista dal precedente art. 242. Infatti, poiché il principio di cui all’articolo 806, comma 1, c.p.c., per il quale «le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte», ha carattere generale, costituzionalmente garantito (art. 24, comma 1, in relazione all’art. 102, comma 1, Cost.), tra le parti e gli arbitri del giudizio arbitrale sui lavori pubblici, non diversamente che nell’arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, si instaura un rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale deriva il diritto soggettivo di credito al compenso in favore degli arbitri. Inoltre, l’espressione succitata si riferisce all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall’art. 6 del medesimo d.lg. n. 163 del 2006 , e non anche alla Camera arbitrale, che è organo distinto ed autonomo da quella. Pertanto, l’impugnazione in oggetto deve essere proposta dinanzi al Giudice ordinario, secondo le norme dell’art. 814, commi 2 e 3, c.p.c.

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Cassazione civile sez. un. 01 luglio 2008 n. 17934

Compromesso e arbitrato – Compromesso e clausola compromissoria – Controversie assoggettabili – Art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205 – Controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Ricorso all’arbitrato – Condizioni – Arbitrato rituale di diritto – Necessità – Decisione secondo equità demandata agli arbitri – Esclusione – Fattispecie relativa alla materia urbanistica

Il ricorso all’arbitrato, previsto dall’art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, nelle controversie concernenti materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo l’art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, è possibile solo per le controversie da risolvere mediante arbitrato rituale di diritto, e non anche quando la clausola compromissoria demandi agli arbitri una decisione da adottare secondo equità. (Fattispecie in cui la controversia riguardava l’inadempimento di una convenzione urbanistica tra una cooperativa edilizia, assegnataria di un lotto, e il Comune per mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione entro il termine concordato, e la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato la decisione arbitrale adottata secondo equità).

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Cassazione civile sez. un. 01 luglio 2008 n. 17930

Giuridizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Autorità giudiziaria ordinaria – Controversie sulla determinazione del compenso degli arbitri nell’arbitrato in tema di lavori pubblici – Giurisdizione dell’autorità giudiziaria – Sussistenza.

Nelle controversie in tema di determinazione del compenso degli arbitri da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici, poiché il relativo provvedimento incide su posizioni di diritto soggettivo degli arbitri, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

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Cassazione civile sez. un. 01 luglio 2008 n. 17930

Arbitrato in materia di lavori pubblici – Compenso degli arbitri – Determinazione della Camera arbitrale – Impugnabilità – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza.

La determinazione, con cui la Camera arbitrale per i lavori pubblici liquida i compensi degli arbitri, ha natura di arbitraggio, nei confronti del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

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Cassazione civile sez. un. 30 aprile 2008 n. 10873

Opere pubbliche (lavori pubblici) – Controversie – Clausole compromissorie – Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’arbitrato obbligatorio – Conseguenze – Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte cost. – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie

In materia di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 l. 10 dicembre 1981 n. 741 – sostitutivo dell’art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 – nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti; ne consegue, attesa l’efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della citata sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di potestas degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo. (Nella specie, la sentenza di merito aveva respinto l’eccezione di nullità del lodo per nullità della clausola compromissoria, osservando che non era ravvisabile alcun atto dal quale potesse desumersi una volontà di parte contraria al deferimento della controversia in arbitri; la S.C. ha cassato la pronuncia, rilevando che era inconferente procedere alla verifica della volontà della parte, poiché la norma che rendeva obbligatorio l’arbitrato era venuta meno solo a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale).

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Cassazione civile sez. un. 11 marzo 2008 n. 6423

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Irrituale – Controversia tra calciatore e società sportiva – Prospettazione di clausole compromissorie di devoluzione alla giustizia sportiva – Arbitrato irrituale – Regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione promosso – nell’ambito di una controversia tra un calciatore dilettante ed una società sportiva pendente dinanzi al giudice ordinario – in base all’asserita esistenza di clausole compromissorie che attribuiscono tale controversia ad organi di giustizia sportiva, poiché l’arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un’attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

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Cassazione civile sez. un. 27 febbraio 2008 n. 5090

COMPROMESSO E ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria estensione e limiti

La questione dell’efficacia e della validità di una clausola compromissoria a favore di arbitrato estero contenute nel contratto concluso tra l’attore e uno dei convenuti non è questione di giurisdizione ma di merito spettante al giudice fornito di giurisdizione secondo gli ordinari criteri rilevanti per la relativa determinazione.

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Cassazione civile sez. un. 14 febbraio 2008 n. 3518

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche anteriori alla legge n. 205 del 2000 – Relative controversie – Compromettibilità in arbitri – Esclusione – Fondamento – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 legge n. 1034 del 1971 – Configurabilità – Operatività dell’art. 31 bis legge n. 109 del 1994 – Esclusione – Applicabilità del sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Fattispecie

In materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 5 della legge n. 1034 del 1971, atteso che l’equiparazione, rispetto alla giurisdizione, delle concessioni di opere pubbliche agli appalti, con conseguente assoggettamento alla regola generale di riparto tra diritti soggettivi e interessi legittimi – effettuata dall’art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, con efficacia retroattiva – concerne solo le concessioni di costruzioni e quelle in cui, insieme alla costruzione, siano commesse al concessionario attività tecniche/o amministrative preparatorie, accessorie e connesse o comunque funzionali rispetto alla realizzazione, e non anche le concessioni di costruzione e gestione, da cui deriva un rapporto non assimilabile all’appalto, sostanziandosi la gestione in un’attività autonoma che presuppone la costruzione dell’opera e trovando il concessionario compenso alla propria attività anche nella successiva gestione. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6 della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi), il quale ha riguardo alla validità del giudizio arbitrale in relazione a tali controversie e non alla giurisdizione; né la suddetta norma sopravvenuta, in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva, può avere effetti sananti della originaria invalidità della clausola stipulata, valutata sulla base delle norme vigenti al momento del perfezionamento dell’atto, secondo i principi in materia di successione di leggi nel tempo propri dei contratti. (Nella specie la S.C., acquisito che si trattava di concessione di costruzione e gestione, stante il valore primario assunto dal servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani rispetto alla costruzione dell’impianto quale attività strumentale alla prima, ha ritenuto la nullità della clausola compromissoria e la conseguente nullità dei lodi impugnati).

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Cassazione civile sez. un. 13 febbraio 2007 n. 3045

COMPROMESSO E ARBITRATO Competenza in genere

L’arbitrato rituale, ai pari di quello irrituale, trova la sua fonte nell’investitura conferita dalle parti e, quindi, configura un atto di autonomia privata rispetto al quale non è possibile parlare di competenza o di giurisdizione in senso tecnico in quanto con il compromesso non è demandato agli arbitri l’esercizio di una funzione giurisdizionale, parallela o alternativa a quella degli organi statuali, ma soltanto lo svolgimento di un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti che, di conseguenza, possono opporre la deferibilità agli arbitri della controversia solo come questione di merito e non di giurisdizione o di competenza.

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Cassazione civile sez. un. 12 gennaio 2007 n. 412

Fideiussione – Clausola a prima richiesta – Contratto atipico di garanzia – Configurabilità – Connessione tra rapporto fideiussorio e rapporto principale – Sussistenza – Conseguenze sulla giurisdizione (fattispecie precedente la legge n. 218 del 1995).

La clausola, con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell’accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 4, n. 3, c.p.c., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all’entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).

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Cassazione civile sez. un. 12 gennaio 2007 n. 412

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Estero – Validità del compromesso o della clausola compromissoria – Delibazione preliminare – Necessità – Verifica favorevole – Rinvio innanzi agli arbitri – Delibazione negativa – Pronunzia sulla giurisdizione – Vincolatività della delibazione – Esclusione.

L’art. 2 comma 3 convenzione di New York del 1958 attribuisce al giudice adito il potere-dovere di verificare, preliminarmente, la validità, operatività ed applicabilità della clausola compromissoria per arbitrato estero, in via di delibazione sommaria, e, all’esito favorevole di tale verifica, di rimettere le parti dinanzi agli arbitri. Solo in caso di verifica negativa, il giudice si pronunzierà sulla giurisdizione propria o di altro giudice. La delibazione sommaria effettuata dal giudice adito sulla validità, operatività ed applicabilità della clausola compromissoria, non essendo idonea a formare il giudicato, non vincolerà né il collegio arbitrale né il giudice straniero, di cui sia stata ritenuta la giurisdizione.

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Cassazione civile sez. un. 05 gennaio 2007 n. 35

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Estero – Clausola compromissoria – Interpretazione – Questione di giurisdizione – Esclusione – Fattispecie.

In presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, si pone una questione non di giurisdizione ma di merito, inerente all’accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri, della validità del patto prevedente l’arbitrato estero, che comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano dopo aver escluso che la controversia rientrasse nella clausola arbitrale, ha ritenuto che l’interpretazione della clausola integrasse una questione di giurisdizione).

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Cassazione civile sez. un. 30 novembre 2006 n. 25508

Compromesso e arbitrato – Compromesso e clausola compromissoria – Controversie assoggettabili – Art. 6, comma 2, legge n. 205 del 2000 – Portata – Controversie devolute alla giurisdizione del g.a.- Possibilità di risoluzione mediante arbitrato rituale di diritto – Condizioni – Consistenza di diritto soggettivo della pretesa azionata – Necessità – Fattispecie.

L’art. 6 comma 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, prevede la possibilità che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del g.a. siano risolte mediante arbitrato rituale di diritto, mentre resta preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie su interessi legittimi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di annullamento del lodo arbitrale in materia di revisione delle tariffe del servizio di illuminazione elettrica delle lampade votive del cimitero affidato in concessione, sulla base della qualificazione – non specificatamente e adeguatamente censurata da parte del ricorrente – della posizione soggettiva della concessionaria come di interesse legittimo).

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Cassazione civile sez. un. 25 luglio 2006 n. 16898

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI Decreto legislativo (delegato)

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 76 e 77 cost., la q.l.c. del d.lg. n. 40 del 2006, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in relazione al supposto mancato rispetto del termine di sei mesi per llemanazione da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall’art. 1 comma 2 l. n. 80 del 2005. Difatti, llart. 1 comma 2 l. n. 80 del 2005 ha previsto non solo un termine semestrale per lladozione da parte del Governo del d.lg. ma anche lleventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente. E di tale proroga deve tenersi conto nella specie, atteso che il termine di sessanta giorni è venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005), considerato che lo schema di d.lg. è stato trasmesso dal ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005 ed alla Camera il 12 settembre 2005.

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Cassazione civile sez. un. 25 luglio 2006 n. 16898

Cassazione civile – Riforma del processo civile di cassazione in funzione nomofilattica – D.lg. n. 40 del 2006 – Questione di legittimità costituzionale per mancato rispetto del termine semestrale per l’adozione da parte del Governo del d.lg. – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 76 e 77 cost., la q.l.c. del d.lg. 2 febbraio 2006 n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, sollevata sotto il profilo della violazione della delega legislativa in relazione al supposto mancato rispetto del termine di sei mesi per l’emanazione da parte del Governo del decreto delegato, previsto dall’art. 1, comma 2, l. 14 maggio 2005 n. 80. Difatti, l’art. 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005 ha previsto non solo un termine semestrale per l’adozione da parte del Governo del d.lg., ma anche l’eventualità di una proroga di centoventi giorni nel caso in cui il termine di sessanta giorni (dalla data di trasmissione dello schema di decreto al Parlamento) per la formulazione del parere delle competenti commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del suddetto termine semestrale o successivamente. E di tale proroga deve tenersi conto nella specie, atteso che il termine di sessanta giorni è venuto a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine semestrale (15 novembre 2005), considerato che lo schema di d.lg. è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento al Senato il 5 settembre 2005 ed alla Camera il 12 settembre 2005.

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Cassazione civile sez. un. 03 luglio 2006 n. 15204

Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Impugnazione del lodo arbitrale reso in controversia devoluta, in assenza di arbitrato, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Giurisdizione – Del giudice ordinario – Devoluzione – Corte d’appello – Potere-dovere, altresì, di decidere nel merito la causa, in caso di accoglimento dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c. – Configurabilità.

L’impugnazione di lodi arbitrali rituali pronunciati nell’ambito di controversie riconducibili alla sfera dell’art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, così come quella di ogni altro lodo arbitrale rituale, deve essere proposta dinanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’art. 828 c.p.c., costituente l’unica disposizione diretta alla determinazione del giudice cui spetta giudicare su detta impugnazione, dovendo pertanto escludersi che la giurisdizione in tali ipotesi competa al Consiglio di Stato, inteso quale giudice non solo dell’appello contro la pronuncia del giudice amministrativo di primo grado, ma anche dell’impugnazione del lodo arbitrale ad esso alternativo. Quando accoglie l’impugnazione, il giudice ordinario, siccome giudice naturale dell’impugnazione del lodo, ha anche il potere-dovere, salvo contraria volontà di tutte le parti, di decidere nel merito, ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c., a nulla rilevando che la controversia sarebbe stata affidata, ove non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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Cassazione civile sez. un. 14 giugno 2006 n. 13690

Compromesso e arbitrato – Lodo – Impugnazione per nullità – Arbitrato rituale – Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sull’impugnazione per nullità del lodo – Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo – Conseguente nullità della clausola compromissoria – Questione di giurisdizione – Ammissibilità.

L’eccezione di difetto di giurisdizione per essere stata deferita agli arbitri una controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che abbia pronunciato sull’impugnazione del lodo non può essere dichiarata inammissibile in quanto concernente una questione di merito attinente all’esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale: ed invero la corte di appello investita dell’impugnazione è giudice della propria giurisdizione in relazione all’eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l’affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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Cassazione civile sez. un. 20 aprile 2006 n. 9162

Compromesso e arbitrato – Lodo – Impugnazione per nullità – Arbitrato rituale – Impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d’appello – Eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri – Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello – Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo – Conseguente nullità della clausola compromissoria – Questione di giurisdizione – Ammissibilità – Fondamento.

L’eccezione di difetto di giurisdizione degli arbitri rituali, per essere la stessa riservata alla cognizione del giudice amministrativo, proposta (non già in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ma) come motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che abbia pronunciato sull’impugnazione del lodo, non può essere dichiarata inammissibile perché concernente una questione di merito attinente all’esistenza ed alla validità del compromesso, ma deve essere esaminata e decisa, atteso che in siffatta ipotesi un problema di giurisdizione resta comunque ineludibile nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. La Corte d’appello investita dell’impugnazione è infatti giudice della propria giurisdizione in relazione all’eventuale passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, postulando la decisione positiva sul punto l’affermazione della compromettibilità della controversia ad arbitri, per non essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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Cassazione civile sez. un. 14 novembre 2005 n. 22903

OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) Prezzo revisione

In tema di appalto di lavori pubblici, la facoltà (inizialmente prevista dall’art. 1 d.lg.C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 per i soli lavori relativi ad opere pubbliche, quindi estesa alle forniture ed ai servizi pubblici dall’art. 33, comma 5, l. 28 febbraio 1986 n. 41 ed infine soppressa dall’art. 3 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modif., nella l. 8 agosto 1992 n. 359) dell’amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi non ammette, ai sensi dell’art. 2 l. 22 febbraio 1973 n. 1737, deroghe pattizie, con conseguente invalidità delle clausole contrattuali dirette a vincolare la p.a. committente al riconoscimento del diritto alla revisione; pertanto, posto che prima di tale riconoscimento la posizione giuridica dell’appaltatore è di interesse legittimo, la domanda di compenso per revisione prezzi, fondata su una siffatta clausola contrattuale, resta fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205 – che consente l’arbitrato rituale di diritto per le controversie sui (soli) diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del g.a. – anche nei casi in cui detta norma sia applicabile (riguardando questione attinente alla giurisdizione e dovendosi ammettere la giurisdizione del giudice adito, originariamente privo di essa, che l’abbia tuttavia conseguita per effetto di legge entrata in vigore nel corso del giudizio) ai giudizi di impugnazione del lodo arbitrale introdotti prima della sua entrata in vigore.

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Cassazione civile sez. un. 14 novembre 2005 n. 22903

GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa in genere

L’espressione “motivi attinenti alla giurisdizione”, contenuta nell’art. 360, comma 1 n. 1, c.p.c., comprende anche l’ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. sorge al fine di decidere se una determinata controversia possa essere oggetto di arbitrato e, in particolare, anche nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, quando la corte investita del gravame deve accertare se sia possibile pronunciare “sul merito”, ai sensi dell’art. 830, comma 2, c.p.c.; pertanto l’art. 6, comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, secondo il quale le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del g.a. possono costituire oggetto di arbitrato rituale di diritto, trova applicazione anche nei giudizi di impugnazione del relativo lodo (impugnazione che – in base alle regole generali del codice di procedura civile, applicabili nel difetto di una disciplina del rito nella norma in questione – va proposta davanti alla corte di appello, la quale ha anche il potere di decidere “sul merito”) introdotti prima della sua entrata in vigore, qualora da ciò derivi la compromettibilità della controversia (in quanto attinente a diritti soggettivi) e, dunque, la giurisdizione del g.o. a seguito della impugnazione del lodo stesso, in conformità al principio secondo cui l’art. 5 c.p.c. (“La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”) non può essere invocato, rispondendo ad esigenze di economia processuale, nelle ipotesi in cui la norma sopravvenuta o la nuova situazione di fatto portino ad attribuire la giurisdizione (o la competenza) al giudice adito che ne fosse originariamente sprovvisto. (Nella fattispecie la S.C., verificato che si trattava di arbitrato rituale di diritto e che la controversia riguardava domande il cui titolo era, per talune, un diritto soggettivo e, per altre, un interesse legittimo, ha cassato con rinvio, limitatamente ai capi relativi alle prime, la sentenza della corte di appello, che aveva dichiarato la nullità della clausola compromissoria – e quindi del lodo – sul semplice rilievo che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del g.a., senza verificare quale fosse la natura delle situazioni giuridiche fatte valere in giudizio).

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Cassazione civile sez. un. 13 luglio 2005 n. 14695

GIURISDIZIONE CIVILE Straniero (giurisdizione sullo -) (N.B. ivi compreso il cittadino della Comunità Europea) in genere

La cosiddetta “proroga tacita della giurisdizione” del giudice adito si realizza, ai sensi dell’art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in giudizio, non contesti la giurisdizione del giudice adito, ovvero sollevi, in proposito, contestazioni meramente aggiuntive rispetto alle altre deduzioni difensive, svolte in merito o in rito, delle quali chieda l’esame e la risoluzione non in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, ma in via prioritaria. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, rilevando che il convenuto straniero, nel costituirsi in giudizio, aveva svolto difese di merito, contestando la proponibilità della domanda per effetto di una clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad un arbitrato estero, e solo in subordine aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in virtù di un patto di deroga in favore del giudice straniero, non riproponendo tale eccezione neppure con l’istanza di regolamento di giurisdizione, e sollevandola nuovamente soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 375 c.p.c.).

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Cassazione civile sez. un. 12 luglio 2005 n. 14545

COMPROMESSO E ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria in genere

Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo, in cui si contesti l’affermazione degli arbitri di non poter pronunziare sui diritti soggettivi in discussione per la loro devoluzione alla giurisdizione esclusiva del g.a., la sopravvenienza dell’art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 – per il quale “le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del g.a. possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto” – determina la compromettibilità della lite (pur non sussistente in base alla legge del tempo della stipulazione del compromesso o clausola compromissoria) per il mero fatto della sua inerenza soltanto a diritti soggettivi (ancorché sussista detta giurisdizione esclusiva) e comporta l’accoglimento dell’impugnazione medesima, la conseguente devoluzione alla corte d’appello della decisione sul merito sulla domanda, se ricorrano le condizioni all’uopo fissate dall’art. 830, comma 2, c.p.c.

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Cassazione civile sez. un. 12 luglio 2005 n. 14545

Compromesso e arbitrato – Arbitrato – Diritti soggettivi – Giurisdizione amministrativa – Giurisdizione esclusiva – ius superveniens – Accordo compromissorio – Stipulazione antecedente – Effetti – Conseguenze.

La clausola compromissoria, sottoscritta anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6 comma 2, l. 21 luglio 2000 n. 205, consente la deferibilità ad arbitri dei diritti soggettivi riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quand’anche il giudizio arbitrale risulti promosso anteriormente alla sopravvenienza della nuova disciplina, in quanto che l’accertamento della validità della medesima clausola integra una questione inerente alla giurisdizione: con la conseguenza che la declinatoria pronunziata dagli arbitri impone l’accoglimento dell’impugnazione del lodo, mediante la rimessione della lite alla Corte d’appello per la decisione sul merito della controversia, se ed in quanto ne sussistano i presupposti.

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Cassazione civile sez. un. 06 luglio 2005 n. 14205

COMPROMESSO E ARBITRATO Competenza in genere

In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d’appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice, ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di merito, non di competenza, in quanto riguarda la validità o l’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della Corte d’appello che dichiara la nullità del lodo a cagione della nullità della clausola compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente alla competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una pronunzia di merito, non già una sentenza sulla competenza, alla quale non è applicabile l’art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, non essendo configurabile l’estinzione del giudizio conseguente alla sua mancata riassunzione, il lodo arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha dichiarato nullo.

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Cassazione civile sez. un. 05 aprile 2005 n. 6992

OPERE PUBBLICHE (LAVORI PUBBLICI) Arbitrato e Camera Arbitrale

In tema di appalto di opere pubbliche, l'(abrogato) art. 42 d.P.R. 1063/62, nel delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il r.d. 350/95, di controversie insorte nella fase di esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l’appaltatore a seguito delle domande o delle riserve formulate dall’impresa in corso d’opera, con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad esporre le sue controdeduzioni. La determinazione assunta all’esito del previsto procedimento si configura non già come espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell’ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l’accesso agli arbitri), che non è rivolto all’annullamento di detta determinazione, ma all’accertamento della fondatezza delle pretese dell’appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna.

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Cassazione civile sez. un. 17 gennaio 2005 n. 731

GIURISDIZIONE CIVILE Straniero (giurisdizione sullo -) (N.B. ivi compreso il cittadino della Comunità Europea) in genere

In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero (o di un arbitrato estero), l’art. 4 l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, là dove richiede che la detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga costituita dall’atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti, una tale estensione essendo giustificata dalla considerazione che il citato art. 4 condivide con l’art. 17 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (costantemente interpretato dalla Corte di giustizia di Lussemburgo nel senso, appunto, della rilevanza dei comportamenti concludenti ai fini della proroga di competenza) l’area di incidenza della disciplina, vertente sulle clausole di deroga alla giurisdizione in controversie determinate dallo svolgimento dei traffici internazionali, e che la legge n. 218 del 1995 si ispira e si uniforma ai principi processuali della citata convenzione di Bruxelles. Ne deriva che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del contratto di trasporto) è sottoscritta, per notoria prassi invalsa, dal solo vettore, e non anche dal caricatore, la sussistenza di una idonea prova dell’accordo di deroga ben può essere condotta ritenendo equivalente, all’atto scritto e sottoscritto dai due stipulanti, la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore, ponendo in essere un comportamento implicante l’accettazione del patto di deroga, la cui sussistenza deve, quindi, ritenersi presunta. (Principio espresso in fattispecie di contratto di trasporto marittimo internazionale, intercorso tra una società giapponese, quale caricatore-noleggiatore, ed altra società giapponese, quale vettore, nel quale veniva in considerazione, ai fini della opponibilità al soggetto italiano ricevitore della merce – che aveva agito contro l’agente raccomandatario della nave ed il vettore per il risarcimento dei danni subiti dalla merce medesima – la clausola delle condizioni generali della polizza di carico, emessa dal vettore utilizzando un modulo, dal medesimo predisposto, recante sul verso la sola sottoscrizione del vettore medesimo e sul retro la firma per girata del caricatore, prevedente l’attribuzione della giurisdizione all’autorità giudiziaria giapponese; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo, fra l’altro, opponibile la convenzione di deroga al terzo ricevitore, portatore della polizza di carico, tanto in ragione del suo subingresso nei diritti e negli obblighi del caricatore, quanto in virtù del principio di letteralità del titolo).